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Jun 20

Bacheca » Modalità Svolgimento Esami Sessione Estiva - 5° Avviso

| Modificato il 10 Jun 2020, 19:00 Nell' "aula virtuale" dedicata allo svolgimento della prova scritta è pianificata una riunione per le ore 9:30 del giorno dell’esame. Gli studenti prenotati che intendono sostenere la prova dovranno connettersi a questa riunione nel giorno/ora indicati, per procedere all'appello e identificazione dei partecipanti effettivi.
Terminata la procedura di identificazione, verrà attivato il test, a cui i partecipanti potranno connettersi secondo le modalità specificate nel file allegato alla comunicazione già pubblicata "Modalità Svolgimento Esami Sessione Estiva - 3° Avviso".

Ogni quesito proposto nel test richiede la scrittura della relativa risposta nella casella di testo predisposta allo scopo. Come opzione, è data anche la possibilità di allegare un file. In generale, questa opzione NON dovrebbe essere utilizzata (è presente solo per sicurezza, se per esempio lo spazio disponibile nella casella non dovesse bastare).

Infine, si ricorda che la partecipazione all'esame nelle modalità indicate comporta la piena accettazione degli impegni già pubblicati e di seguito riassunti:
- sostenere personalmente l’esame;
- attenersi alle istruzioni indicate dal docente prima dell’inizio dell’esame;
- non avvalersi di alcun ausilio o supporto esterno, sia esso cartaceo o elettronico se non espressamente autorizzato dal docente;
- evitare che vi siano altre persone vicine alla propria postazione, che possano in qualsiasi modo turbare il regolare e corretto svolgimento dell’esame;
- evitare comportamenti che possano inficiare la riuscita della valutazione di altri studenti;

In caso di violazione di questi impegni, lo studente potrà essere, a seconda della gravità della violazione: (a) segnalato al coordinatore del corso di studi (b) riportato alla commissione di disciplina di Ateneo (c) denunciato alla magistratura ai sensi di articoli del codice penale quali, ad esempio, art. 494 ("scambio di identità"), art. 495 ("falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale"), art. 483 ("falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico").
(E' bene ricordare che sostenere una prova di profitto in una università pubblica è un atto pubblico, e che pertanto i membri della commissione d'esame nell'esercizio della loro funzione sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.)