Programma di International Protection Of Cultural Heritage:
La parte iniziale del programma (6 ore) è dedicata all'esame di nozioni e concetti di contesto relativi alla natura delle fonti di diritto internazionale in materia di protezione internazionale del patrimonio culturale, con specifico approfondimento riguardo al ruolo dell'UNESCO; il corpo principale del corso (24 ore) è dedicato all'introduzione ed analisi delle convenzioni multilaterali sulla protezione del patrimonio culturale concluse all'UNESCO; nell'ultima parte del corso (4 ore), si svolge un approfondimento di tipo laboratoriale, attraverso l'analisi dei documenti di lavoro del Comitato del patrimonio mondiale, a partire da presentazioni curate dagli studenti.
La protezione degli interessi globali nell’ordinamento giuridico internazionale
o Introduzione al sistema giuridico internazionale
o Principali soggetti ed attori
§ Stati ed organizzazioni internazionali
§ Il ruolo indiretto giocato dalle organizzazioni internazionali non governative
o Struttura delle norme
§ Obblighi erga omnes
§ Obblighi erga omnes partes
Principi fondamentali alla base della protezione del patrimonio culturale nell’ordinamento giuridico internazionale
o Patrimonio e diritti umani
§ Il patrimonio culturale quale patrimonio comune dell’umanità
§ La protezione del patrimonio comune dell’umanità quale diritto umano “di terza generazione”
§ Lo sviluppo culturalmente sostenibile: una sfida, un’opportunità
o Patrimonio e pace
§ Le prime norme internazionali sul patrimonio culturale nel diritto dei conflitti armati che vietavano il saccheggio e l’attacco
§ La restituzione dei beni culturali illegalmente rimossi e il rispetto del pluralismo culturale quali condizioni per ristabilire la pace e la sicurezza nelle decisioni del Consiglio di sicurezza delle NU
La protezione disposta da trattati internazionali a livello universale, il sistema convenzionale dell’UNESCO per la protezione del patrimonio culturale
o Obblighi di salvaguardia e di rispetto: la Convenzione de L’Aja del 1954 per la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato ed i suoi due Protocolli
o Nazionalismo culturale c. universalismo culturale? La Convenzione di Parigi del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento di proprietà illeciti dei beni culturali e la Convenzione UNESCO/UNIDROIT di Roma del 1995
o Una protezione specifica per siti “di eccezionale valore universale”: la Convenzione di Parigi del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale
o Una garanzia di protezione per “il più grande – sommerso – museo del mondo”: la Convenzione di Parigi del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
o Iniziative a livello regionale: l’azione del Consiglio d’Europa in particolare
Il completamento del sistema UNESCO e l’ampliamento dell’oggetto di protezione: dai “tesori nazionali” ai saperi tradizionali ed ai beni e servizi culturali
o Oltre il concetto “classico” di patrimonio: la Convenzione di Parigi del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile
§ Un ruolo specifico per le organizzazioni non governative nella struttura della Convenzione
o La diversità culturale essenziale quanto la biodiversità, da proteggere nel mondo globalizzato: la Convenzione di Parigi del 2005 per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali
§ Di fronte al problema della “frammentazione” del diritto internazionale: punti di contatto con il lavoro di altri fori internazionali (in particolare WIPO, WTO e UNCTAD)
La complementarità dei livelli internazionale ed interno di protezione
o Le convenzioni internazionali che mirano principalmente a risolvere questioni di giurisdizione
o Le convenzioni internazionali che mirano principalmente a creare un sistema di responsabilità condivisa
o Il necessario impegno volontario dello Stato sul cui territorio il bene è localizzato
o “Mezzi morbidi di attuazione forzata” per garantire una protezione il più efficace possibile
Una protezione basata su specifiche norme di diritto internazionale generale, un processo in corso
o Il divieto già consolidato del saccheggio dei beni culturali durante i conflitti armati
o La Dichiarazione UNESCO del 2003 e la prassi internazionale sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale: dai monumentali Buddha di Bamiyan a Palmira e Timbuctu
o La Dichiarazione UNESCO del 2001 che afferma che la diversità culturale costituisce un patrimonio comune dell’umanità