Programma di International Protection Of Cultural Heritage:

La parte iniziale del programma (6 ore) è dedicata all'esame di nozioni e concetti di contesto relativi alla natura delle fonti di diritto internazionale in materia di protezione internazionale del patrimonio culturale, con specifico approfondimento riguardo al ruolo dell'UNESCO; il corpo principale del corso (24 ore) è dedicato all'introduzione ed analisi delle convenzioni multilaterali sulla protezione del patrimonio culturale concluse all'UNESCO; nell'ultima parte del corso (4 ore), si svolge un approfondimento di tipo laboratoriale, attraverso l'analisi dei documenti di lavoro del Comitato del patrimonio mondiale, a partire da presentazioni curate dagli studenti.       La protezione degli interessi globali nell’ordinamento giuridico internazionale   o   Introduzione al sistema giuridico internazionale   o   Principali soggetti ed attori   §  Stati ed organizzazioni internazionali   §  Il ruolo indiretto giocato dalle organizzazioni internazionali non governative   o   Struttura delle norme   §  Obblighi erga omnes   §  Obblighi erga omnes partes   Principi fondamentali alla base della protezione del patrimonio culturale nell’ordinamento giuridico internazionale   o   Patrimonio e diritti umani   §  Il patrimonio culturale quale patrimonio comune dell’umanità   §  La protezione del patrimonio comune dell’umanità quale diritto umano “di terza generazione”   §  Lo sviluppo culturalmente sostenibile: una sfida, un’opportunità   o   Patrimonio e pace   §  Le prime norme internazionali sul patrimonio culturale nel diritto dei conflitti armati che vietavano il saccheggio e l’attacco   §  La restituzione dei beni culturali illegalmente rimossi e il rispetto del pluralismo culturale quali condizioni per ristabilire la pace e la sicurezza nelle decisioni del Consiglio di sicurezza delle NU     La protezione disposta da trattati internazionali a livello universale, il sistema convenzionale dell’UNESCO per la protezione del patrimonio culturale   o   Obblighi di salvaguardia e di rispetto: la Convenzione de L’Aja del 1954 per la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato ed i suoi due Protocolli   o   Nazionalismo culturale c. universalismo culturale? La Convenzione di Parigi del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento di proprietà illeciti dei beni culturali e la Convenzione UNESCO/UNIDROIT di Roma del 1995   o   Una protezione specifica per siti “di eccezionale valore universale”: la Convenzione di Parigi del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale   o   Una garanzia di protezione per “il più grande – sommerso – museo del mondo”: la Convenzione di Parigi del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo   o   Iniziative a livello regionale: l’azione del Consiglio d’Europa in particolare       Il completamento del sistema UNESCO e l’ampliamento dell’oggetto di protezione: dai “tesori nazionali” ai saperi tradizionali ed ai beni e servizi culturali   o   Oltre il concetto “classico” di patrimonio: la Convenzione di Parigi del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile   §  Un ruolo specifico per le organizzazioni non governative nella struttura della Convenzione   o   La diversità culturale essenziale quanto la biodiversità, da proteggere nel mondo globalizzato: la Convenzione di Parigi del 2005 per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali   §  Di fronte al problema della “frammentazione” del diritto internazionale: punti di contatto con il lavoro di altri fori internazionali (in particolare WIPO, WTO e UNCTAD)     La complementarità dei livelli internazionale ed interno di protezione   o   Le convenzioni internazionali che mirano principalmente a risolvere questioni di giurisdizione   o   Le convenzioni internazionali che mirano principalmente a creare un sistema di responsabilità condivisa   o   Il necessario impegno volontario dello Stato sul cui territorio il bene è localizzato   o   “Mezzi morbidi di attuazione forzata” per garantire una protezione il più efficace possibile     Una protezione basata su specifiche norme di diritto internazionale generale, un processo in corso   o   Il divieto già consolidato del saccheggio dei beni culturali durante i conflitti armati   o   La Dichiarazione UNESCO del 2003 e la prassi internazionale sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale: dai monumentali Buddha di Bamiyan a Palmira e Timbuctu   o   La Dichiarazione UNESCO del 2001 che afferma che la diversità culturale costituisce un patrimonio comune dell’umanità